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Proposte di riforma fiscale

Dell’evasione si è già detto all’inizio per individuare uno dei possibili obiettivi dell’auspicata riforma: “pagare tutti”. Se “pagare equamente” è la prima condizione per “pagare tutti”, oppure, rovesciando il discorso, se per “pagare tutti” la prima condizione è “pagare equamente”, di certo questa condizione non si può considerare l’unica. Rimane piuttosto l’esigenza di introdurre correttivi anche sul versante procedimentali per garantire, proprio, che l’obbligo contributivo sia rispettato da più soggetti possibile. 

Per avvicinarsi a questo obiettivo sono necessarie altre due azioni riformatrici. La prima consiste nel mettere in rete dati e notizie posseduti dall’amministrazione finanziaria e ad oggi contenuti in decine di banche dati tra di loro separate e non comunicanti. 

Di conseguenza, collegare in un’unica rete tutte le informazioni ad oggi disperse tra le amministrazioni statali, centrali e periferiche, le amministrazioni locali, la magistratura, la direzione nazionale antimafia e le amministrazioni estere collaborative, così dacreare un centro informativo unico nazionale a disposizione (anche) dell’amministrazione finanziaria. 

  1. Il contratto di responsabilità sociale, ovvero l’accertamento ex ante del reddito, e la cooperative compliance: l’evasione e il mancato pagamento delle imposte.

La seconda azione riformatrice, del pari essenziale e strettamente legata alla precedente, consiste nel rovesciare i metodi di accertamento fin qui adottati, così da passare da metodi sempre e soltanto ex post di determinazione e controllo della ricchezza, a metodi di determinazione ex ante.

Per semplificare radicalmente il sistema, renderlo meno oneroso per lo stato e i contribuenti, per fare emergere materia imponibile e “bonificare” il “cimitero” della riscossione, ossia il “non riscosso”, si possono immaginare metodi anticipati di determinazione della materia imponibile, ossia accordi ex ante tra amministrazione e singolo contribuente, con validità biennale o triennale, da raggiungere prima dell’inizio dell’attività d’impresa o professionale, o prima dell’inizio dell’anno d’imposta. Accordi che, in corso di validità, potrebbero essere rivisti solo in ipotesi particolari, su impulso sia dell’amministrazione, sia del contribuente. In parole semplici, un “contratto” fra stato e contribuente, un “contratto di responsabilità sociale” e di lealtà reciproca potrebbe sostituire, in larga parte, l’attuale groviglio normativo, con benefici per tutti, ad iniziare dallo Stato.

Un meccanismo al quale consentire l’ingresso ad una vasta platea di contribuenti, che potrebbero essere individuati in quelli con volume d’affari annuo fino a 100 mila euro (all’incirca due milioni di soggetti potenzialmente interessati). Contratto che, per i possessori di soli redditi d’impresa o lavoro autonomo, potrebbe sostituire la dichiarazione annuale e gli ulteriori obblighi infrannuali. 

Gli aderenti al contratto di responsabilità sociale, inoltre, potrebbero beneficiare di un regime di determinazione delle imposte, compresa l’IVA, con aliquota unica, corrispondente a quella media ordinaria prevista per l’I.R.Pe.F.

Per comprendere appieno la forza innovatrice dell’accertamento anticipato qui proposto è opportuno ripercorrere il procedimento attualmente in vigore che, a costo di apparire noioso, ritengo opportuno esporre dettagliatamente per stigmatizzarne con forza la sua caoticità. Oggi, esistenza ed ammontare del reddito sono stabiliti sempre ex post, muovendo dalladichiarazione del contribuente, per poi giungere alla fase dei controlli. Si inizia con la fase istruttoria, magari sul campo con l’intervento dei militari della Guardia si finanza o dei funzionari dell’Agenzia delle entrate, per arrivare alla “ritualizzazione” dell’accertamento, con sostanza e forme diverse. Oltre agli accertamenti automatici e formali, si apre un ventaglio di opzioni variegato e talvolta dal contenuto oscuro, frutto di contenziosi interminabili: analitici e contabili, sintetici, induttivi o extracontabili, mediante coefficienti, per indizi, per prove, comprese le presunzioni semplici e le presunzioni semplicissime. Accertamenti normalmente eseguiti al termine del già lunghissimo periodo di decadenza messo a disposizione dell’Agenzia, variabile tra 5 e 7 anni dalla presentazione o mancata presentazione della dichiarazione. Di qui, l’aprirsi di procedimenti di autotutela, di determinazione concordata del tributo (accertamento con adesione), di contenzioso preprocessuale (reclamo-mediazione), oppure di contenzioso processuale in senso proprio (davanti alla commissione tributaria) dalla durata variabile di otto-quindici anni per i tre gradi di giudizio. Alla fine (o durante), altri procedimenti: di riscossione dell’avviso di accertamento esecutivo, o di formazione del ruolo e notifica della cartella di pagamento; e dopo procedimenti di opposizione giurisdizionali alla riscossione, agli atti esecutivi o all’esecuzione. 

Questo labirintico reticolato, costosissimo nella gestione per tutti i protagonisti e pieno di “trabocchetti”, specie per i contribuenti, non solo ha smarrito coerenza e razionalità, ma è largamente privo di efficacia reale nel garantire la riscossione e il contrasto all’evasione, come dimostrano, da un lato, l’ingente ammontare del non riscosso (oltre 900 miliardi) e, dall’altro, il fatto che, nonostante politiche sanzionatorie assai severe e adempimenti formali sempre più pesanti, negli ultimi vent’anni non v’è stata nessuna inversione strutturale dell’evasione stessa. 

E allora, per dare corpo ai disegni di semplificazione, pure predicati come indispensabili da tutte la parti sociali,per ricostruire un rapporto fiduciario tra cittadini e amministrazione e rendere efficace – o meno inefficace – il contrasto al sommerso e al non riscosso, la progettazione della contribuzione per il futuro può risultare una strada di possibile e realistico successo. 

Scegliendo questa strada si conferirebbe anche certezza alle entrate giacché, in caso di mancato versamento spontaneo del contribuente, si potrebbe accelerare la riscossione di quanto convenuto, riconoscendo all’accordo (al “contratto”) efficacia di titolo immediatamente esecutivo. 

Quel “contratto”, dunque, potrebbe contribuire, se non a prosciugare, ad evitare l’ulteriore allargamento del lago del “non riscosso”, largamente alimentato da imposte accertate e portate a riscossione dopo molti anni dalla realizzazione del presupposto. 

Infine, questo metodo consentirebbe di ridurre il peso del contenzioso amministrativo e di quello processuale, fino ai più alti gradi della giurisdizione, dato che l’accordo preliminare ridurrebbe, per forza di cose, le possibilità di controversie successive.

Per i contribuenti di grandi dimensioni, individuabili, ad esempio, in quelli con volume d’affari annuo superiore a 10 milioni (circa 30 mila), si potrebbe prevedere un sistema obbligatorio e generalizzato di “cooperative compliance”, di collaborazione anticipata, come già avviene in molti paesi europei. Sistema che potrebbe determinare effetti simili a quelli indicati per il contratto di responsabilità sociale, ridurre drasticamente manovre di elusione internazionale e contenziosi amministrativi e processuali estremamente complessi e dagli esiti incerti per entrambe le parti del rapporto d’imposta.

In chiusura, sia consentito rinviare, per approfondimenti e ulteriori spunti di riforma sistematica, ai miei Il re Fisco è nudo, Milano, FrancoAngeli, 2017, Crescere in equità. Il filo d’oro per l’Italia di domani, Milano, FrancoAngeli, 2019; Enti del terzo settore: linee sistematiche di riforma, in Rass. trib., 2009, 137 ss.; Il limite quantitativo all’imposizione nel principio costituzionale di progressività, in Rass. trib., 2015, 1340 ss., e Sul limite massimo all’imposizione tributaria, in federalismi.it, n. 11, 2016; Crisi dei metodi di accertamento tributario e prospettive di riforma: introduzione, in Riv. trim. dir. trib., 2015, 623 ss.; Giurisdizione ordinaria o mantenimento della giurisdizione speciale tributaria?, in Dir. Prat. Trib., I, 2016, 1903 ss.; Per una riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, in Trattato di diritto sanzionatorio tributario, diretto da A. Giovannini, Giuffrè, Milano, 2016; Quale capacità contributiva?, in Dir. prat. trib., 2020, I, 826 ss.

Alessandro Giovannini

Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di Siena
Avvocato, Commercialista e Revisore dei Conti


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