Una delle questioni che nei tempi recenti animano maggiormente il dibattito pubblico riguarda il legame tra l’equità distributiva e la percezione diffusa di un’eccessiva pressione fiscale, sia sulle imprese che sul lavoro, in merito all’introduzione della cosiddetta flat tax.
Tale situazione, oltre a gravare sul reddito di lavoratori e liberi professionisti, creerebbe delle distorsioni tali da diminuire l’incisività della competitività delle nostre aziende all’estero.
Per il nostro ragionamento sta bene assumere questa affermazione come vera e quindi riconoscere come fondata l’esigenza di diminuire la pressione. Vediamo quindi cos’è la flat tax nel dettaglio, e se la sua introduzione è sostenibile sia a livello economico che sociale.
Cosa si intende per flat tax?
Come ho anticipato, da tempo si discute sull’introduzione di un’imposta sul reddito con un’aliquota costante molto bassa (15 o 20%), resa lievemente progressiva da una deduzione universale alla base coincidente con minimi variamente stabiliti in funzione del gettito e della curva di progressività che s’intendono garantire. È la flat tax o tassa piatta. La domanda da porci è semplice: risponde ai canoni dell’equità? A fronte della semplicità della domanda, la soluzione è articolata.
La flat tax, che è un’imposta caratterizzata da una particolare forma di progressività ad aliquota costante, solleva due ordini di problemi: fattuali e costituzionali.
Problemi fattuali sull’applicazione della flat tax: riduzione delle entrate e delle spese
La flat tax, per sua intrinseca natura, determina una forte riduzione della pressione fiscale almeno su alcune fasce di contribuenti. Conseguentemente, a un calo radicale della pressione corrisponderebbe un altrettanto radicale calo delle entrate, nell’immediato difficilmente sopportabile per fronteggiare la gigantesca spesa pubblica, che supera 830 miliardi all’anno e le entrate per quasi 40 miliardi.
Di fronte a questa difficoltà le exit strategy indicate sono molte: ad esempio, si propone la vendita dei beni demaniali o la concessione di condoni. Tuttavia, la loro resa finanziaria è difficilmente misurabile con l’attendibilità richiesta dalle regole sul bilancio, per le quali le coperture delle spese devono essere certe e strutturali e non una tantum.
In alternativa, si suggerisce di ridurre le spese del sistema di assistenza o di eliminare detrazioni, agevolazioni, deduzioni e altre forme di riduzione della base imponibile.
Infine, si propone di finanziare l’operazione in deficit, con conseguente aumento del debito, contando su un successivo innalzamento del PIL. Ma anche questa soluzione, senza specifiche deroghe, è difficilmente percorribile per le regole dei Trattati UE: non solo perché aleatoria, ma perché genererebbe altro deficit e altro debito oltre a quelli consentiti.
Flat tax: incoraggerebbe l’emersione dell’evasione fiscale?
Per superare il problema del deperimento del gettito, c’è chi osserva anche che la flat tax sarebbe in grado di incoraggiare l’emersione del sommerso perché imperniata su un’aliquota fissa molto moderata. Diventerebbe, in sostanza, uno strumento di contrasto all’evasione perché renderebbe sconveniente sottrarsi all’obbligo contributivo. Si autofinanzierebbe, per dirlo in parole semplici.
Sebbene possibile a livello teorico, non c’è alcuna certezza perché l’emersione del sommerso dipende da molti elementi e l’entità dell’aliquota è soltanto uno di questi, importante ma non decisivo.
Se un ipotetico contribuente-evasore dichiarasse tutto o parte del reddito finora occultato potrebbe finire, a parità di ogni altra condizione, per sopportare lo stesso carico impositivo di oggi. Ci sarebbe applicata un’aliquota più lieve ma un maggior reddito dichiarato. Se a questo si dovesse aggiungere l’eliminazione delle detrazioni e deduzioni, la rimessa si potrebbe dare per certa.
Del resto, fino a quando la percentuale dei controlli dell’amministrazione finanziaria rimarrà insufficiente, neppure le sanzioni più gravi come quelle penali sarebbero in grado di svolgere il loro ruolo di strumenti di persuasione al virtuosismo. Proprio per la pochezza dei controlli, per i ripetuti condoni e le clemenze varie, le sanzioni si sono trasformate in tigri di carta. L’evasione fiscale potrebbe continuare ad essere un’autentica leccornìa financo con la flat tax, anzi una leccornìa che si aggiunge a quella della riduzione della tassazione sul dichiarato.
Problemi costituzionali sull’applicazione della flat tax
Un secondo ordine di problemi derivanti dall’introduzione di una tassa piatta è costituzionale. Muoviamo dalla questione sulla progressività della tassa in sé sulla quale si è finora concentrata, sbagliando, l’attenzione.
Rimane essenziale, per me, la definizione che nel 1934 diede Antonio De Viti De Marco della forma di progressività – progressività per deduzione alla base – alla quale si ispira la flat tax. Questa forma di progressività, dimostrò, è degressiva perché opera per “sottrazione”, decresce progressivamente ed è tanto più lieve quanto più alto è il reddito, fino ad arrivare ad un punto in cui si arresta, svanisce.
La tassa piatta è progressiva perché l’aliquota da costante si trasforma in variabile ed aumenta all’aumentare dell’imponibile, ma la sua variabilità sale con forza sempre minore, la sua ascesa si piega su sé stessa fino al raggiungimento di una soglia oltre la quale si ferma. Tra un intervallo e l’altro – anche se l’intervallo è solo ideale – non cresce più che proporzionalmente, ma la sua crescita è decrescente rispetto alla crescita dell’intervallo precedente. La sua crescita, cioè, non è costante.
La questione costituzionale, se valutata solo con riguardo alla flat tax, non attiene tanto alla progressività quanto al rispetto dell’uguaglianza verticale. Questo tipo di uguaglianza, centrata sulla teoria del sacrificio marginale decrescente, pretende che la progressività sia credibile, percepibile realmente, ed è per questo che non può accettare che decresca tra gli intervalli. Affinché questo non accada, l’uguaglianza sostanziale vuole che l’imposta cresca costantemente o linearmente anche tra gli intervalli. E questo la flat tax non lo contempla.
La progressività diviene parametro esclusivo di verifica della costituzionalità se la questione si esamina invece in funzione del “sistema” considerato nella sua totalità, perché è il sistema tributario che deve essere informato a criteri di progressività. Il punto, quindi, non è se una singola imposta sia progressiva, ma se il sistema sia improntato a tali criteri.
Il nocciolo del problema, allora, diventa questo: una progressività degressiva di entità lievissima, per come descritta finora, è in grado di garantire la progressività dell’intero corredo impositivo o almeno di non peggiorare la situazione attuale?
I rischi di un sistema fiscale basato sulla flat tax
Oggi tutto si regge, al di là dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, su tributi in misura fissa o con aliquote costanti. Alcuni dei quali, però, sono regressivi in ragione della loro struttura, com’è per molte imposte sui consumi. Con l’innesto della flat tax, il sistema nel suo insieme rischierebbe di trasformarsi in regressivo.
L’attuale ordinamento, nei fatti, è proporzionale o tutt’al più lievemente progressivo e quindi anch’esso scarsamente conforme al principio costituzionale. Delle due l’una: o si potenzia la progressività, come in una considerazione sostanzialistica e non formale è doveroso auspicare per il rispetto dovuto ai princìpi; oppure si confessa chiaramente di voler eliminare la progressività una volta per tutte. Ma non si può pensare di utilizzare un albero per sua natura storto – la flat tax – per raddrizzare l’intera foresta. Due storture si sommano, non si annullano.
La verità, allora, è forse un’altra. La grancassa sulla tassa piatta si è messa a suonare non per correggere le anomalie della progressività, ma per arrivare ad una robusta riduzione del carico impositivo sulle fasce sociali più benestanti.
Non si contesta in linea di principio, intendiamoci, la scelta di diminuire la pressione a favore dei possessori dei redditi più elevati. Al contrario, altrove ho già scritto più volte che “chi più ha” è titolare del diritto – diritto soggettivo in senso tecnico – a vedere rispettati gli averi in forza di ragionevoli limiti massimi alla tassazione. Si dice una cosa profondamente diversa: per l’equità, l’obiettivo di ridurre la pressione sui redditi più elevati si deve sposare con quello di diminuirla anche sui redditi meno elevati, ma in misura più che proporzionale rispetto agli altri.
Flat tax: una soluzione in conflitto coi nostri principi?
Stando così le cose, la flat tax è un modello di tassazione a tal punto configgente coi nostri princìpi da dover essere per forza abbandonato? Oppure può in qualche modo conviverci?
L’esigenza di una minore pressione fiscale si può soddisfare senz’altro anche con la tassa piatta purché, per rispettare i vincoli dell’equità, sia accompagnata da modifiche ulteriori di sistema. Un inizio potrebbe consistere nell’introduzione di tributi che garantiscano un’effettiva progressività, come potrebbe essere una patrimoniale progressiva per scaglioni o in forma continua.
Il “vizio” intrinseco alla tassa piatta, però, non è risolvibile: il fatto che decresca progressivamente o che cresca meno che proporzionalmente è il suo marchio di fabbrica. Se eliminato, il prodotto è un altro.
Di fronte a queste difficoltà, in parte politiche e in parte teoriche e tecniche, si può forse prendere in considerazione anche un altro piano “rivoluzionario dolce”, alternativo e meno roboante di quello in gran spolvero in questo periodo, ma in grado di calzare meglio alle esigenze dell’equità che pretendono soddisfazione. Esigenze che non si esauriscono nel mero contenimento della pressione fiscale.